PUBBLICHIAMO LE ASSURDE MOTIVAZIONI DELLA CORTE FEDERALE SULLA SENTENZA DI TOSEL

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CGF
(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale –
Sezioni Unite – nella riunione tenutasi in
Roma l’11 settembre 2008, ha adottato la
seguente decisione:

COLLEGIO

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof.
Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Italo PAPPA, Avv. Carlo
PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Dr. Claudio MARCHITIELLO; Rappresentante A.I.A.:
Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI

RICORSO S.S. NAPOLI CALCIO S.P.A., CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO
D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 E
L’OBBLIGO FINO AL 31 OTTOBRE 2008, DI DISPUTARE LE GARE CON I SETTORI
DENOMINATI “CURVA A” E “CURVA B” INIBITI AGLI SPETTATORI (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008)

Con la decisione in epigrafe indicata, il Giudice Sportivo Nazionale presso la LNP, esaminati
gli atti ufficiali ed in particolare il rapporto del Quarto Ufficiale di gara e la dettagliata relazione dei
collaboratori della Procura Federale, che documentavano i gravi fatti e le intemperanze dei
sostenitori della squadra partenopea al loro arrivo allo stadio Olimpico della Capitale e durante tutto
il resto della gara (comportamento che peraltro causava feriti tra le forze dell’ordine e sostenitori
della squadra di casa), chiamava a risponderne l’odierna ricorrente per responsabilità oggettiva,
richiamando in particolare gli artt. 4, comma 3, e 14, comma 1, CGS.

La conseguenziale sanzione, anche “per la sua funzione retributiva e per la sua finalità di
prevenzione”, veniva commisurata in relazione alla particolare gravità dei fatti ascritti, alla recidiva
specifica, ma anche, come attenuante specifica prevista dal Codice, tenendo conto della concreta ed
apprezzabile attività di collaborazione con le Forze dell’Ordine svolta dalla dirigenza societaria.

L’evidente attribuibilità, in via esclusiva, delle violenze commesse in capo a ben noti
gruppuscoli di facinorosi annidati nel c.d. tifo organizzato induceva il Giudice a disporre, oltre
all’ammenda, la chiusura a tempo dei settori dello stadio partenopeo ove abitualmente si colloca la
detta tifoseria organizzata.

Non può essere revocata in dubbio l’applicabilità dei canoni sportivi della responsabilità
oggettiva della società per i gravissimi fatti addebitabili ai propri sostenitori, sullo svolgimento in
fatto dei quali non merita dilungarsi ulteriormente in questa sede, e questo in verità anche se, in
effetti, non è corretto richiamarsi all’art. 14, comma 1, C.G.S., il quale quando afferma che le società
rispondono per i fatti violenti commessi dai propri sostenitori “se dal fatto derivi un pericolo per
l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di uno o più persone”,
inequivocabilmente fa riferimento a fatti commessi all’interno del proprio impianto sportivo, ovvero
nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Ciò nondimeno, assume valenza decisiva e chiaramente assorbente in tale ambito, il precetto
lapidario dell’art. 4, comma 3, C.G.S., ad avviso del quale le società rispondono oggettivamente del
comportamento dei proprio sostenitori, “ sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche
l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime”.

Il problema si pone, dunque, sotto il profilo dell’individuazione e quantificazione delle
sanzioni applicabili.

Occorre preliminarmente ribadire l’impossibilità di addivenire alla concessione dell’esimente
di cui all’art. 13 C.G.S., non risultando compresenti le tre circostanze richieste, ed in particolare
quella di cui alla lettera a), ovvero l’adozione e l’efficace attuazione, prima del fatto, di modelli di
organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli
verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

Non è mancato, infatti, nella specie, un apprezzabile attivismo della società che ha aiutato
senza dubbio, tra l’altro, già al momento della vendita dei biglietti, alla preventiva individuazione
dei soggetti responsabili, e ciò deve essere adeguatamente valutato in sede di concessione delle
attenuanti, ma la corretta analisi dello svolgimento dei fatti non permette di evidenziare, sempre
nella fattispecie, l’adozione, con risorse adeguate, di modelli gestionali e organizzativi (comportanti
misure di cautela e di controllo dei tifosi al seguito identificati al rilascio del biglietto, quale la
presenza di steward al seguito dei sostenitori) tali da prevenire i fatti poi avvenuti, chiaramente
prevedibili attesi gli accadimenti verificatisi nel corso del trasferimento.

Va di certo confermata, invece, l’applicazione, già disposta dal Giudice di prime cure, delle
circostanze attenuanti di cui all’art. 13, lettere b) ed e), previsioni di favore da ritenersi in verità
applicabili anche a fronte della sola applicazione della norma generica di affermazione della
responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, comma 3, CGS e non solo, per i motivi sopra riportati, di
quella specifica di cui all’art. 14, comma 1, il cui ambito di applicabilità, per la lettera stessa della
norma, è oggettivamente limitato ai fatti accaduti nell’impianto di propria pertinenza.

La società ricorrente, come accennato, ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e
le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e
per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni. Può altresì affermarsi che non vi sia
stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società stessa.

Anzi il peso da attribuire alle dette circostanze attenuanti induce il Collegio a disporre la
lieve rimodulazione, in senso riduttivo, della sanzione inflitta, nei termini come da dispositivo.

Sull’individuazione della tipologia di sanzione, le pur suggestive argomentazioni della
società ricorrente, circa i settori (e le loro ulteriori articolazioni) abitualmente occupati dai soggetti
responsabili, scontano la necessità di non sminuire l’afflittività della sanzione a fronte della gravità
dei fatti e l’impossibilità di effettuare, con sufficiente grado di affidabilità, distinzioni, sulla base
peraltro della sola locazione degli abbonati, nell’ambito dei settori normalmente occupati anche (se
non certamente solo) dalle frange di tifoseria resesi responsabili delle gravissime intemperanze e
degli atti di violenza in questione, che hanno gravemente vulnerato l’immagine tutta dello sport e del
calcio italiano.

Per tutto ciò che precede, il ricorso può essere solo parzialmente accolto nei termini di cui
al dispositivo:
La Corte di Giustizia Federale, ritenuta la non applicabilità dell’art. 14, comma 1 C.G.S.;

-visto il dettato dell’art. 4, comma 3 C.G.S.;

-visto altresì l’art. 13, comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., accoglie in parte il reclamo come sopra
proposto dalla S.S. Napoli Calcio S.p.A. di Napoli e per l’effetto riduce al 20.10.2008
l’obbligo di disputare le gare interne con i settori di “Curva A “ e “Curva B” inibiti agli
spettatori. Conferma per il resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Coraggio)

Pubblicato in Roma il 2 ottobre 2008

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE
(Antonio Di Sebastiano) (Giancarlo Abete)

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