TUTELIAMO LA DEONTOLOGIA GIORNALISTICA
Il nostro ordinamento giuridico, in maniera ancora più incisiva dopo l’adesione dell’Italia a sistemi giuridici sopranazionali che hanno contribuito all’armonizzazione, in determinate materie di rilevante interesse, dei singoli ordinamenti interni, dedica un tutela molto vigorosa ai diritti della personalità, una tutela che, dal punto di vista delle fonti normative, e ramificata su un triplice livello.
Dal punto di vista Costituzionale come non ricordare l’art. 2 che introduce una norma di carattere finalistico, tesa ad assegnare allo Stato il compito supremo di garantire i diritti inviolabili dei cittadini sia come singoli che nelle formazioni sociali dove essi svolgono la propria attività.
La tutela penale, in maniera ancora più significativa, tutela i beni dell’onore, della dignità e del decoro del singolo essere umano dall’attacco e dalla prevaricazione che posso provenire dai terzi.
A completare questo sistema cosi rigido e capillare di tutela dei c.d. diritti della personalità fondamentale importanza, anche per le implicazione di ordine economico e sociale, riveste la tutela del diritto d’autore, che rappresenta il prototipo di tutela dei beni immateriali che il nostro ordinamento tiene in profonda considerazione.
A difendere il frutto dell’espressione intellettuale dei singoli la legge fondamentale 22 aprile 1941 n° 633, coordinata con le modifiche introdotte dalla novella dalla Legge 128/2004.
Per quanto riguarda il discorso che più ci interessa, della tutela degli articoli e dei titoli giornalistici, riportiamo l’art. 101:
"La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Sono considerati atti illeciti:
a) la riproduzione o la radiodiffusione, senza autorizzazione, dei bollettini di informazioni distribuiti dalle agenzie giornalistiche o di informazioni, prima che siano trascorse sedici ore dalla diramazione del bollettino stesso e comunque, prima della loro pubblicazione in un giornale o altro periodico che ne abbia ricevuto la facoltà da parte dell’agenzia. A tale fine, affinché le agenzie suddette abbiano azione contro coloro che li abbiano illecitamente utilizzati, occorre che i bollettini siano muniti dell’esatta indicazione del giorno e dell’ora di diramazione;
b) la riproduzione sistematica di informazioni o notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione."
Sono previsti, per l’inosservanza di queste norme, gravi sanzioni sia sul piano civile che su quello penale.
Oltre a rimedi di tipo cautelare, come il sequestro dei proventi dell’utilizzazione dell’opera dell’ingegno usurpata, ci possono essere anche sentenze di inibizione la violazione delle quali può far sì che il Giudice possa condannare nel futuro per ogni singola violazione. Accanto ai rimedi specifici è applicabile anche la norma generale della responsabilità aquilana espressa dall’art. 2043, norma generale e di chiusura dell’intero sistema di tutela dei beni giuridici dalle aggressioni:
"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
La tutela penale dell’usurpazione dell’opera letteraria e punita infine, con l’irrogazione di sanzioni che vanno dalla multa alla reclusione nei casi più gravi.
Come si vede l’ordinamento appronta un sistema di tutela molto fitto a sostegno delle opere dell’intelletto, le quali tanto più sono difese quanto più sono frutto dell’originalità e della capacità creativa degli autori. Oltre alla normativa codificata, infine, rimane il rispetto delle comuni regole della deontologia professionale e di quelle non scritte della correttezza, le quali ancor di più, per persone di un certo livello culturale, dovrebbero svolgere il ruolo di linea guida della condotta di ogni buon professionista del sistema d’informazione, il quale ancor di più dovrebbe tendere alla reciproca collaborazione e alla lealtà più che alla bieca e sleale concorrenza tra colleghi.
Servirsi del frutto del lavoro intellettuale dei propri colleghi è qualcosa di illecito ma costituisce comportamento gravemente antigiuridico contrario ai fondamenti del sana convivenza civile, poiché priva l’autore della propria essenza, della propria personalità quasi come fosse usurpato della propria dignità di essere umano. Ecco forse la cosa più importante su cui meditare, aldilà della forza deterrente del sistema sanzionatorio approntato dell’ordinamento I principi di uguaglianza e solidarietà che vengono calpestati limitando di fatto la liberta del singolo per soddisfare le proprie egoistiche ambizioni.
Il lavoro del giornalista si ispira ai principi della Libertà d’informazione e di opinione, sanciti dalla Costituzione italiana nell’art 21 ed è regolato dall’articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963
La carta dei doveri del giornalista e il codice deontologico prevedono un capitolo specifico che riguarda e fonti giornalistiche e il rispetto delle stesse.
LE FONTI:Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti. Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza. In qualunque altro caso il giornalista deve sempre rispettare il principio della massima trasparenza delle fonti d’informazione, indicandole ai lettori o agli spettatori con la massima precisione possibile. L’obbligo alla citazione della fonte vale anche quando si usino materiali delle agenzie o di altri mezzi d’informazione, a meno che la notizia non venga corretta o ampliata con mezzi propri, o non se ne modifichi il senso e il contenuto. In nessun caso il giornalista accetta condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione.
La violazione di queste regole integranti lo spirito dell’art, 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l’applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge, nella fattispecie l’apertura del procedimento disciplinare prevista dall’art 48 e l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall’art 51 della medesima legge. Ebbene cari colleghi, che non rispettate il lavoro della nostra testata giornalistica, copiando ed incollando le news senza citare la fonte, sappiate che da questo momento l’editore si tutelerà nelle sedi competenti tutte le volte che verranno ravvisate delle violazioni sul diritto d’autore noncè sul mancato rispetto delle norme deontologiche. Pianetanapoli non è un sito internet ma è una testata giornalistica registrata che merità lo stesso rispetto e tutela di qualsiasi periodico o quotidiano, tanto più perchè ha un numero di circa diecimila lettori sparsi in tutto il mondo! Meditate cari colleghi, meditate.
