TAR: "PROVE INSUFFICIENTI"
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE TERZA TER
Registro Ordinanze:
Registro Generale: 7272/2005
nelle persone dei Signori:
STEFANO BACCARINI Presidente
SILVESTRO MARIA RUSSO Cons. , relatore
GIULIA FERRARI Primo Ref.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 02 Agosto 2005
Visto il ricorso 7272/2005 proposto da:
SOC NAPOLI SOCCER SPA
rappresentata e difesa da:
VINTI AVV. STEFANO
MINERVINI AVV PAOLO
SANTORI AVV. MAURIZIO
CHIACCHIO AVV. EDOARDO
con domicilio eletto in ROMA
VIA EMILIA, 88
presso
VINTI AVV. STEFANO
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
rappresentato e difeso da:
GALLAVOTTI AVV. MARIO
MEDUGNO AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA PO, 9
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI
CONI
rappresentato e difeso da:
ANGELETTI AVV. ALBERTO
con domicilio eletto in ROMA
VIA G PISANELLI, 2
presso la sua sede
CAMERA DI CONCILIAZIONE ARBITRATO PER LO SPORT PRESSO CONI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA FIGC
e nei confronti di
SOC A.C. AREZZO SRL
rappresentato e difeso da:
STINCARDINI AVV. RUGGERO
STEVANATO AVV. LUCA
con domicilio eletto in ROMA
VIA DOMENICO CIMAROSA,13
presso
DE STEFANO AVV. RAFFAELE
e nei confronti di
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI L.N.P.
rappresentato e difeso da:
MEDUGNO AVV. LUIGI
ROSSELLO AVV. CRISTINA
con domicilio eletto in ROMA
VIA PANAMA, 12
presso
MEDUGNO AVV. LUIGI
e con l’intervento ad adiuvandum di
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
TEDESCO EMIDIO
PONE AVV VINCENZO
LA PECCERELLA AVV. LUIGI
con domicilio eletto in ROMA
VIA IV NOVEMBRE, 144
presso
TEDESCO EMIDIO
e con l’intervento ad adiuvandum di
COME DI NAPOLI (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
rappresentato e difeso da:
BARONE AVV. EDOARDO
COZZUTO QUADRI AVV. MARIA ROSARIA
con domicilio eletto in ROMA
LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46
presso
GREZ AVV GIAMMARCO
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della deliberazione del Consiglio Federale della FIGC assunta nella riunione del 15 luglio 2005 con la quale è stata deliberata la ammissione della AC Arezzo srl ai Campionati di calcio professionistici per la stagione 2005/2006;
nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
CONI
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
I.N.A.I.L. (DEPOSITATI ATTO + 2 DOC. NON NOTIFICATI)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI L.N.P.
SOC A.C. AREZZO SRL
Udito il relatore Cons. SILVESTRO MARIA RUSSO e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che il ricorso in epigrafe s’appalesa, ad un primo esame e aldilà d’ogni considerazione sulla sua ammissibilità (relativamente all’attualità dell’interesse ai fini concreti dell’eventuale ripescaggio della ricorrente), non assistito da elementi tali da giustificare l’invocata misura cautelare, giacchè non solo non è fornita seria prova dell’effettivo inadempimento della controinteressata del debito verso l’INAIL – sulla cui natura previdenziale nella specie nulla quaestio, essendo anche tali debiti contributivi rilevanti ai fini del C.U. n. 189/A della FIGC -, ma consta anche la concreta effettuazione di pagamenti a favore di tale Ente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 02 Agosto 2005
Il Presidente: Stefano BACCARINI __________________
Il Relatore: Silvestro Maria RUSSO __________________
/ap