LA SENTENZA DI TOSEL E’ VIZIATA ! NON VI SONO I PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA IN TRASFERTA

Giampaolo Tosel friulano ha 67 anni, già una bella età, consona per ritirarsi a vita privata e ricordare una dignitosa carriera di giudicante svolta in modo onorevole nella sua regione. Ahinoi, da quando ha sostituito il torinese Maurizio Laudi, nel ruolo di giudice sportivo della Lega Nazionale professionisti, ne ha combinate di tutti i colori soprattutto quando si è trattato di giudicare i referti che riguardavano il Napoli.

Nella sentenza emessa lunedi ha ritenuto di punire la SSC Napoli per responsabilità oggettiva per il presunto comportamento violento e come da lui definito persistente, tenuto da alcuni sedicenti sostenitori azzurri nel secondo tempo nello stadio Olimpico. Il giudice ha richiamato per stabilire la sanzione afflittiva a carico del Napoli l' articolo 4 e l' articolo 14 comma 1 del codice di giustizia sportiva. Ebbene mentre l'articolo 4 definisce a carattere generale il principio della responsabilità oggettiva delle società di calcio per l' operato e il comportamento tenuto dai propri tesserati e dei propri sostenitori per le gare giocate in casa e fuori casa; l' art 14 definisce la responsabilità delle società in modo precipuo per i fatti violenti dei sostenitori, che prevede anche la sanzione suppletiva in caso di società recidive,  della squalifica del campo per non meno di due giornate . Ebbene per come sono stati refertati i comportamenti dei tifosi del napoli all' Olimpico sono stati definiti molto gravi e violenti, persistenti fino alla fine del match, la sanzione dell' aggravante di dare più di due giornate al campo ci starebbe; solo che c'è un particolare, l' art 14 a cui si appella Tosel nel suo dispositivo, vale solo quando questi comportamenti violenti dei tifosi avvengono nello stadio della squadra che gioca in casa e quindi sul proprio impianto di gioco e non certo quando i tifosi si recano a vedere la propria squadra fuori casa, in uno stadio altrui, in questo caso è la società ospitante di concerto con le forze dell' ordine che deve predisporre tutte le misure affinchè l' ordine pubblico venga garantito.

E' palese quindi l'abbaglio preso da Tosel, non puo' sanzionare il Napoli per responsabilità oggettiva per presunti atti posti in essere dai propri tifosi fuori casa, in uno stadio ospitante quale era l' Olimpico. Le ragioni sono di facile comprensione, sarebbe assurdo che un presidente debba preoccuparsi di vendere i biglietti, organizzare la trasferta ed accompagnare magari nel settore ospiti i propri sostenitori! Non è un compito che puo' spettare alla società viaggiante in trasferta garantire l' incolumità pubblica dei tifosi presenti allo stadio.

La sentenza del magistrato udinese è davvero creativa,ha esteso un principio già di per se obsoleto della responsabilità oggettiva, ad un' ipotesi per la quale si è  richiamato all'applicazione di una norma del codice di giustizia  sportiva che in realtà non era applicabile alla fattispecie presa in esame dal giudice; da ciò ne deriva che  è stata emessa una sentenza senza capo ne coda, arbitraria e raffazonata che una più attenta valutazione da parte del collegio di appello costituito dalla Corte di Giustizia Federale può tranquillamente sovvertire, e se ciò avverrà sarà l' ennesimo smacco per Tosel, le cui sentenze non sono nuove ad essere riformate dall' organo di secondo grado del giustizia sportiva.

Detto dell' errore procedurale commesso da Tosel, volendo analizzare il merito del provvedimento, è chiaro che l' arbitrarietà dello stesso si ravvede nel voler punire i settori delle curve, considerati in modo presuntivo zone franche dove si annidano i delinquenti delle tifoserie e voler tenere aperti gli altri settori dello stadio, dove invece albergherebbero i tifosi cd.perbene. Questa decisione classista e senza criterio di voler privilegiare dei settori dello stadio piuttosto che altri, con il nocumento subito soprattutto dagli abbonati dei settori popolari, non può, essendo immotivato da ragioni di buon senso e nemmeno sorretto dal fumus bonis iuris e dal concetto giurisprudenziale del buon padre di famiglia, che portare ad un risarcimento per i danni materiali e morali subiti dai tifosi che usualmente per abbonamento o perchè paganti, vedono la partita nel settore della curva A e B.       

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