Cori di discriminazione territoriale, ammenda di 25mila euro per la Juventus

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Juventus, Lazio e Milan hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 25° del primo tempo, intonato un coro espressivo di discriminazione territoriale; recidiva; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze  dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.

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