ECCO IL TESTO DELLA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Pronunciando sugli appelli RIUNITI proposti
da Matteo Gianello, Paolo Cannavaro, Gianluca
Grava e S.S.C. Napoli S.p.A. nei confronti della
decisione della Commissione Disciplinare
Nazionale di cui al Com.uff. n. 55 del 18
dicembre 2012, così provvede:
a) Conferma il capo della decisione
impugnata nella parte relativa all’affermazione
di responsabilità di Matteo Gianello in relazione
alla violazione di cui agli artt. 1 e 6 CGS;
dichiara altresì la responsabilità di Matteo
Gianello ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS così
diversamente qualificata la sua condotta in
relazione alla gara Sampdoria/Napoli del
16.5.2010.
b) Afferma la responsabilità oggettiva della
società SSC Napoli Sp,A. in relazione a tutte le
violazioni di cui alla lettera a) ascritte al proprio
tesserato Matteo Gianello;
c) Condanna, per l’effetto, Matteo Gianello
per le violazioni di cui alla precedente lettera a)
alla squalifica di mesi 21;
d) Condanna la società SSC Napoli S.p.A. per
responsabilità oggettiva in relazione alle
violazioni sopra indicate, all’ammenda di €
50.000,00;
e) Assolve i calciatori Paolo Cannavaro e
Gianluca Grava dall’accusa della violazione
dell’art. 7, comma 7, CGS in relazione alla gara
Sampdoria/Napoli perché ilfatto non sussiste e
conseguentemente esclude la responsabilità
oggettiva della SSC Napoli S.p.A. a tale titolo
contestata;
f) Dispone la restituzione delle tasse reclamo
versate;
g) Fissa il termine di 30 giorni per il deposito
della motivazione.
FONTE: Figc.it
